Bullismo e cyberbullismo: come può una scuola lavorare sulla prevenzione

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Torna di attualità il dibattito, pedagogico e normativo, sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche alla luce dell'esame dei disegni di legge in materia (A.S. 1690, A.S. 1180, A.S. 1275, A.S. 1692, A.S.1743 e A.S. 1747) e dei tanti episodi che mostrano la drammatica attualità, tra i giovanissimi, di questa tipologia di fenomeno.

I disegni di legge attualmente in trattazione

I disegni di legge in titolo, assegnati in sede redigente alle Commissioni Giustizia del Senato della Repubblica, che recano misure per il contrasto del fenomeno del bullismo sono numerosi e, come capita in questi casi, la commissione incaricata sta tentando di formulare un'unica proposta progettuale da proporre all'Aula.

Il disegno di legge n. 1180

Il disegno di legge n. 1180, di iniziativa della senatrice Donno ed altri (M5S), si compone di due articoli. L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla normativa contenuta nella legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto e prevenzione del cyberbullismo. Più nel dettaglio la disposizione interviene sull'articolo 1 della legge n. 71 estendendone il campo d'applicazione anche alla prevenzione e contrasto del bullismo e introducendovi una puntuale definizione di questo fenomeno. Il disegno di legge riscrive poi l'articolo 3 della legge n. 71, modificando la composizione del tavolo tecnico chiamato ad elaborare il piano di azione integrato, il cui ambito di applicazione è esteso anche al contrasto e alla prevenzione del bullismo. Si prevedono inoltre iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. L'articolo 2, infine, nelle more dell'adozione del piano di azione integrato predisposto dal tavolo tecnico, prevede, come norma transitoria, l'applicazione delle disposizioni di quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'ottobre 2017 recante il piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Il disegno di legge n. 1275 e il reato di "Bullismo"

Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri (Fdi), introduce, nel codice penale, il nuovo articolo 612-quater, rubricato "Bullismo". La disposizione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia, atti ingiuriosi o diffamatori o comunque mediante ogni altro atto idoneo ad intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderlo dal contesto sociale. Con riguardo alla procedibilità, si stabilisce che il delitto sia punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. L'articolo 612-quater prevede poi una circostanza aggravante speciale, per la quale si prevede un aumento di pena fino alla metà, nel caso in cui il fatto è commesso da due o più persone riunite o in danno di un minore o di una persona con disabilità, o di una donna in stato di gravidanza. Nelle ipotesi aggravate il reato è procedibile d'ufficio. Il disegno di legge n. 1692, di iniziativa del senatore Pillon e altri, recepisce una parte degli esiti dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo svolta, in questa legislatura, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Nel merito il disegno di legge si compone di tre articoli. Più nel dettaglio l'articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno. L'articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di parental control. L'articolo 3 infine prevede l'obbligatorio inserimento, nelle clausole contrattuali con gli operatori telefonici, di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori. Si vuole in tal modo – prevedendo peraltro l'espressa approvazione per iscritto di tali clausole – «responsabilizzare» maggiormente i genitori, che acquistano devices che sono dati in uso ai propri figli.

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